Vittime dell'usura
Per combattere efficacemente il fenomeno, sono previsti due fondi: di prevenzione e di solidarietà.
Il Fondo di prevenzione, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà: operatori economici da una parte, singoli e famiglie dall’altra. In particolare, gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ecc…) possono rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura. Le famiglie ed i singoli possono, invece, indirizzarsi alle Fondazioni antiusura, riconosciute ed iscritte in un appositi elenco del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il Fondo di solidarietà offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l’occasione di reinserirsi nell’economia legale: un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni, il cui importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti.
Chi può fare la richiesta:
la persona offesa per il tramite del Prefetto della Provincia ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l’evento lesivo.
Requisiti per ottenere il mutuo senza interessi:
• esercitare attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica ovvero libera arte o professione;
• essere vittime del delitto di usura, con lo status di
parte offesa nel relativo procedimento penale;
• assenza di condanne per il reato d'usura o di misure di
prevenzione personale;
• non essere indagato o imputato per il reato d'usura ovvero
essere stato proposto per detta misura.
Concessione mutuo:
la concessione del mutuo è
deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura. In
caso di documentata urgenza, previo parere favorevole del
P.M., può essere concessa un'anticipazione non superiore al
50% dell'importo erogabile di mutuo. L'anticipazione può
essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della
denuncia, ovvero dall'iscrizione dell'indagato per il
delitto di usura nel registro delle notizie di reato se il
procedimento penale è ancora in corso. Il fondo procede alla
revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo e della
provvisionale, nonché al recupero delle somme già erogate
nei seguenti casi:
• se il procedimento penale per il delitto di usura di cui
si è stati vittima si conclude con provvedimento di
archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere
o di assoluzione;
• se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale
non sono utilizzate in conformità al piano di investimento
presentato con la domanda di mutuo;
• se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla
legge per la concessione del mutuo.
Cosa fare:
la domanda di concessione del
mutuo deve essere presentata al Fondo di Solidarietà per le
vittime dell'usura, per il tramite della Prefettura-U.T.G.
della Provincia ove è avvenuto il reato, nel termine di 180
giorni dalla data della denuncia dell’usuraio o dalla data
in cui la persona offesa ha notizia dell’inizio delle
indagini.
Deve essere corredata da un piano di investimento per il
reinserimento dell’usurato nell’economia legale e di un
piano di restituzione dell’importo del mutuo. Le
domande devono essere presentate o inviate con plico
raccomandato con avviso di ricevimento.La
concessione del mutuo è deliberata dal Commissario
Straordinario del Governo per il coordinamento delle
iniziative antiracket ed antiusura.
In caso di documentata necessità, può essere concessa alla
vittima dell’usura un’ anticipazione, fino al 50%
dell’importo erogabile del mutuo, prima della definizione
del procedimento penale e previo parere favorevole del
Pubblico Ministero. L'anticipazione può essere erogata
trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia,
ovvero dall'iscrizione dell'indagato per il delitto di usura
nel registro delle notizie di reato se il procedimento
penale è ancora in corso.
A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione
del mutuo, è prevista la sospensione- fino a un massimo di
300 giorni - dei termini degli adempimenti amministrativi
per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari
nonché ogni altro atto avente efficacia esecutiva, con
scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
Documentazione richiesta:
La domanda , firmata dalla
vittima, deve contenere:
• la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del
reato di usura;
• l'indicazione della data di denuncia del delitto di usura
ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza
dell'inizio delle indagini;
• la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni
ostative previste dalla legge;
• l'indicazione dell'ammontare del danno subìto per effetto
degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e
dell'eventuale maggior danno consistente in perdite o
mancati guadagni derivanti dal prestito usurario;
• l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei
tempi di restituzione e delle modalità di erogazione della
stessa;
• l'indicazione della somma di denaro eventualmente
richiesta a titolo di provvisionale con specificazione dei
motivi d'urgenza da dimostrare con apposita documentazione.
(scarica la modulistica)
NOTA
Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione
di mutuo e della provvisionale, nonché al recupero delle
somme già erogate nei seguenti casi:
• se il procedimento penale per il delitto di usura di cui
si è stati vittima si conclude con provvedimento di
archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere
o di assoluzione;
• se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale
non sono utilizzate in conformità al piano di investimento
presentato con la domanda di mutuo;
• se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla
legge per la concessione del mutuo.
Riferimenti normativi:
• Legge 7 marzo 1996, n. 108,
pubblicata sulla G.U. n. 58 del 9 marzo 1996
• D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455