CARE ISTITUZIONI ITALIANE, IL RISPETTO SI MERITA, NON SI PRETENDE !!!


RICORSO ALLE ISTITUZIONI CONTRO GLI INSABBIAMENTI

Egregio sig. Presidente della Repubblica,

egregi sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro della Giustizia,

a Strasburgo, la Corte Europea dei Diritti Umani ha aperto un procedimento, n. 11850/07, GIANGRANDE contro ITALIA, per l’insabbiamento di 15.520 (quindicimilacinquecentoventi) denunce penali e ricorsi amministrativi.

La maggior parte di questi insabbiamenti è avvenuta presso le Procure della Repubblica di tutta Italia.

L’istante, sottoscritto dr Antonio Giangrande, è presidente della "Associazione contro tutte le Mafie", ONLUS, iscritta presso la Prefettura di Taranto nell’elenco delle associazioni antiracket ed antiusura, inserita nel Comitato Provinciale di Solidarietà per le vittime dell’usura e del racket, partecipante al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Tenuta in debita considerazione dalle più alte Istituzioni nazionali ed europee, così come da centinaia di cittadini italiani, che ad essa si rivolgono.

Si rileva, non solo l’immenso numero di procedimenti fondati e provati, a cui nulla è conseguito, pur con obbligo di legge, ma, addirittura, spesso e volentieri, colui il quale si era investito della competenza a decidere sulla denuncia penale, era lo stesso soggetto ivi denunciato o esposto. Da qui scaturiva naturale richiesta di archiviazione, prontamente accolta, ancorché non comunicata per impedirne l’opposizione.

Ogni tentativo di coinvolgere le istituzioni italiane preposte ha conseguito ulteriore insabbiamento.

L’ufficio per gli affari giuridici della Presidenza della Repubblica, 197/06, il 28/06/2006, pur essendo il Presidente della Repubblica anche presidente del CSM, comunica che ha richiesto notizie al CSM. Da allora tutto lettera morta.

Il CSM, organo di controllo dei Magistrati, più volte interpellato, comunica che non può censurare i comportamenti dei magistrati, lasciando questi, di fatto, liberi di adottare i comportamenti ritenuti, dai loro interessi, più opportuni, senza timore di istanze di censure o di atti impugnativi, il cui esito si palesa scontato.

Il Gabinetto del Ministero della Giustizia, 201/4244, il 25/01/2006, riferisce che è ancora in corso l’ordinaria istruttoria per gli esposti precedenti. Da allora sembra che, da anni, l’istruttoria sia ancora aperta, senza soluzione di continuità.

Tutti i Parlamentari, interpellati, hanno pensato bene di dare nessun riscontro, meritando la nomea di essere lontani dagli interessi e dalle aspettative del cittadino.

Tutto ciò è allucinante se si rapporta il numero degli insabbiamenti su indicato a quello dei professionisti esercenti, delegati dai cittadini alla tutela dei diritti, ed alla consistenza delle innumerevoli problematiche sociali, che pur sottaciute ed impunite, sono ben esistenti.

In conclusione chiedo a voi:

cosa c’è di onorevole per le Istituzioni Italiane nell’insabbiare ogni tentativo di tutela dei diritti del cittadino, sol perché lede gli interessi dei poteri forti ?!

cosa c’è di lodevole per le Istituzioni Italiane nell’impedire in tutti i modi al sottoscritto di continuare nella sua opera in difesa degli indifesi, nello screditarlo nella sua reputazione e nel condannarlo alla disoccupazione e all’indigenza con tutta la sua famiglia, fino ad impedirgli da 9 anni l’esercizio della professione forense, ed ogni altra occupazione, e la fruizione associativa ONLUS del 5 x 1000, pur avendone tutti i requisiti. La regolare istanza di iscrizione all’elenco dei fruitori ONLUS è avvenuta con prot. 07032440283602153.

Con ossequi

Dr Antonio Giangrande Presidente “Associazione contro tutte le Mafie”


RICORSO MINISTERIALE CONTRO GLI INSABBIAMENTI

Illustre Presidente del Consiglio dei Ministri,

Illustre Ministro della Giustizia,

tenga conto che

il Dott. Antonio Giangrande, da Presidente nazionale dell’Associazione Contro Tutte Le Mafie, iscritta presso la Prefettura di Taranto, con sede in Avetrana (TA), alla via Piave, 127, e da Presidente di Taranto dell’Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati, dal 10 aprile 2001 ad oggi, ha interpellato il Ministero della Giustizia per ben 29 volte, chiedendo la verifica dell’operato degli Uffici Giudiziari di Taranto, Potenza e Bari circa gli insabbiamenti delle denunce presentate.

Per posta: il 10/04/2001, il 23/04/2002, il 27/05/2002, il 26/09/2003, il 22/04/2004.

Per fax: il 26/09/2002, il 23/10/2002, il 09/02/2003, il 28/07/2003, il 06/11/2003, il 22/01/2004, il 05/04/2004, il 04/06/2004, il 31/07/2004, il 02/08/2004, il 15/01/2005, il 4-8/02/2005, il 11/02/2005, il 16/05/2005, il 09/01/2006, il 01/02/2006, il 18/05/2006, il 15/06/2006, il 22/06/2006, il 10/08/2006; il 07/09/2006.

Per E-mail il 23/10/2002, il 31/01/2005, il 23/08/2005, il 18/05/2006.

Altresì, tenga conto che

il Dott. Antonio Giangrande, Presidente Nazionale dell’Associazione Contro Tutte Le Mafie, iscritta presso la Prefettura di Taranto, con sede in Avetrana (TA), alla via Piave, 127, dal 2 agosto 2004 ad oggi, ha interpellato il Ministero della Funzione Pubblica per ben 8 volte, chiedendo la verifica dell’operato degli Uffici Ministeriali interpellati circa gli insabbiamenti dei ricorsi presentati. 

Per posta: il 24/02/2005.

Per fax: il 02/08/2004, il 24/02/2005, il 16/05/2005.

Per E-mail il 09/08/2004, il 24/02/2005, il 23/08/2005, il 18/05/2006.

Consideri che

il Presidente della Repubblica, U.G. 551/2003 prot. SGPR 25/02/2003 0022081 P, UAG 197/2006 prot. SGPR 28/06/2006 0075602 P, più volte ha investito del problema il Consiglio Superiore della Magistratura, a cui è conseguito un naturale insabbiamento.

Altresì consideri che

in risposta alla interrogazione parlamentare presentata al suddetto Dicastero dal Senatore Eupreprio Curto di Alleanza Nazionale, membro della Commissione Antimafia e Giustizia, si accusavano infondate le lamentele del Dr. Antonio Giangrande circa gli insabbiamenti attuati dalle Procure dei Distretti di Corte d’Appello di Bari, Lecce e Potenza, per una sola archiviazione pretestuosa adottata dai magistrati di Potenza nei confronti dei loro colleghi Tarantini, senza aver tenuto conto dei tanti procedimenti penali a carico delle suddette Procure, debitamente provati, i quali non sono stati, ancora, archiviati.

Pensi che

il precedente Sottosegretario alla Giustizia On. Luigi Vitali, anziché rispondere al Dr. Antonio Giangrande come la legge gli impone, ha diffidato pubblicamente il medesimo di continuare ad alluvionare il suddetto parlamentare con le segnalazioni di malagiustizia.

Contempli che

ben oltre 15.000 esposti penali sono stati insabbiati dalle preposte autorità italiane, senza che sia conseguita l’obbligatoria azione penale, o l’obbligato perseguimento per calunnia, ovvero l’accusa di mitomania, nei confronti del Dr. Antonio Giangrande ed altri denuncianti, nonostante che alcuni esposti contenessero l’accusa di associazione mafiosa per avvocati e magistrati.

Accerti che

nel combattere le omissioni e gli abusi a favore di chi all’Associazione si rivolge, il Dr Antonio Giangrande ha ricevuto come unico risultato ritorsivo mafioso la condanna all’indigenza, per impedimento all’accesso alla professione forense, essendo stato bocciato per 9 volte all’esame truccato svolto a Lecce, e la persecuzione per reati inesistenti. A questo si aggiunge la risposta del suo capo di gabinetto che, in data 25/01/2006, prot. 201/4244 (G), gli dice di attendere l’esito istruttorio dei procedimenti ministeriali attivati molti anni prima, tenuto conto dei tempi biblici burocratici attuati da chi è comodo con il suo stipendio, al contrario di chi è disgustato da questo sistema e che è stufo di questa vita.

Premesso ciò le chiedo di notiziarmi su che fine hanno fatto gli esposti presentati dal Dr. Antonio Giangrande, considerato che per l’istruttoria attivata da tempi lontani non si è ancora addivenuti ad assumere gli importanti e fondamentali atti probatori. Tenga conto che il Dr. Antonio Giangrande ormai ha 44 anni, è indigente e combatte da 10 anni da solo una battaglia di giustizia, provata e circostanziata, a riprova che non è tanto incapace a ricoprire il ruolo di avvocato che gli spetta, ma al contrario è scomodo per giudici ed avvocati per la tutela dei diritti dei più deboli.

La saluto con rispetto.

Dr Antonio Giangrande Presidente “Associazione contro tutte le Mafie”


DENUNCIA PENALE AL CSM CONTRO GLI INSABBIAMENTI

AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

QUALE COMPONENTE IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

QUALE PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CSM

( L. 24 marzo 1958 n. 195 )

--------

ESPOSTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

INFORMATIVA DI REATO PERSEGUIBILE D’UFFICIO

DENUNCIA PENALE

( L. 241/90; art.20, DPR 3/57; art.330, 331, 333 c.p.p. )

 PRESENTATO  DA

GIANGRANDE ANTONIO,                                                                                DENUNCIANTE,

nato ad Avetrana (TA) il 02/06/63 ed ivi residente alla via Manzoni, 51, tel.0999708396, cell. 3289163996, Presidente della “Associazione contro tutte le Mafie”, con sede in Avetrana (TA), via Piave, 127,

CONTRO

IL COMITATO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA,

che ha ricevuto ed insabbiato gli esposti dettagliatamente indicati in elenco allegato.

CONSTATATO CHE

il denunciante ha presentato regolari denuncie e querele penali, aventi valore di informative di reato perseguibili d’ufficio, quando erano mancanti delle formalità richieste. Atti presentati a mano, per fax e per e-mail, presso le competenti autorità giudiziarie, le quali le hanno acquisite ai sensi degli artt. 330, 331, 333, 336, c.p.p., senza che sia conseguita azione penale, ex art. 50 c.p.p., ovvero senza che sia stata comunicata, così come richiesto, la proroga delle indagini, ex art. 406 c.p.p., o la richiesta di archiviazione, ex art. 408 c.p.p., per poter presentare opposizione, ovvero, quando c’è stata richiesta di archiviazione, essa è stata presentata al G.U.P. senza aver svolto le doverose indagini, nonostante le voluminose prove e i denunciati erano palesemente indicati, o facilmente identificabili.

ACCERTATO CHE

il denunciante ha presentato regolari ricorsi amministrativi con informativa di reato alle autorità amministrative competenti, le quali le hanno acquisite ai sensi della L.241/90, senza che sia conseguita, in virtù della stessa legge, alcuna comunicazione sull’iter, sul suo responsabile e sull’esito motivato del procedimento, ovvero non è stata presentata da questi l’obbligata denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p..

APPURATO CHE

il denunciante non è stato mai chiamato a rendere testimonianza o a rendere documentazione, ovvero non è stato mai accusato di mitomania, pazzia o calunnia, ovvero gli è stata inibita l’opposizione alla richiesta di archiviazione, ex art. 410 c.p.p., per mancanza di oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, bastando e avanzando già quelli prodotti.

ASSODATO CHE

è pretestuoso chiedere conto delle denuncie presentate.

Le indagini da svolgere sono semplici perché le accuse sono chiare.

Basterebbe verificare sui terminali di accesso al registro generale delle notizie di reato dell’autorità giudiziaria adita, ovvero presso gli uffici protocollo dell’autorità amministrativa adita, se le denuncie e i ricorsi presentati sono stati iscritti e quale è stato l’esito degli  stessi, e, se ci fosse stata richiesta di archiviazione o proroga delle indagini, basterebbe verificare se vi sia stata l’obbligata comunicazione richiesta.

Se, a seguito delle presentazione, l’iscrizione del ricorso amministrativo o della notizia di reato non vi è stata, o non vi è stata azione penale, o vi è stato impedimento all’opposizione avversa alla richiesta di archiviazione, si palesano gravi reati, basta avere la volontà di perseguirli, senza scrupoli corporativi. Invece, se le denuncie non sono state mai presentate, vi è il reato di calunnia da me commesso, con l’obbligo di essere perseguito.

STABILITO CHE

Con la presente non si chiede l’approfondimento dell’oggetto delle denuncie, anche se doveroso, ma, semplicemente, si chiede: queste che fine hanno fatto e perché non si è proceduto ?

Il vagliare le denuncie presentate come generiche, o infondate per mancanza di prove, o perché trattasi di reato impossibile, o non procedibili per autore ignoto, è offensivo, specie se si è ritenuto opportuno non approfondire i fatti segnalati, sentendo il denunciate, ed è oltraggioso alla dignità di quei numerosi Magistrati, che per i medesimi fatti hanno ritenuto fondate e provate le identiche denuncie presentate dal denunciante nel loro territorio e hanno ritenuto noti i responsabili di quei reati, che altrimenti resterebbero impuniti per la qualità dei loro autori.

Lo stimare le denuncie presentate come nulle per mancanza di formalità, è uno schiaffo all’ordinamento giuridico italiano, che ritiene le denuncie informali come una informativa di reato perseguibile d’ufficio, ex art. 330, 331, c.p.p..

Il ritenere le denuncie presentate come irricevibili per incompetenza territoriale è irriguardoso nei confronti di altri distretti di Corte d’Appello, come se certi reati non si potessero commettere nel territorio dell’autorità adita, pur avendo carattere nazionale i fatti segnalati nelle denuncie. Inoltre, in questo modo, si omette di procedere, ai sensi dell’art. 11 c.p.p., nei confronti di Magistrati operanti del distretto della Corte d’Appello limitrofa.

Il ritenere i ricorsi amministrativi con informativa di reato come irricevibili per incompetenza funzionale è irrispettoso delle norme, come se, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., e  art.20, DPR 3/57, il pubblico ufficiale e l’esercente un pubblico servizio non avessero l’obbligo di denuncia.

Oltremodo,  il considerare le denuncie presentate come strumentali, atte a giustificare l’incapacità del denunciante a passare l’esame di avvocato, che, secondo qualche magistrato, si sentirebbe vittima di fantomatici “complotti nazionali”, è oltraggioso nei confronti dell’ 80 % circa dei candidati italiani, ritenuti ingiustamente “non idonei” al concorso forense, ritenuto da tutti truccato e impunito, fin anche dalle Istituzioni. Certamente, quel magistrato, in mala fede, non prenderà mai in considerazione l’esistenza di ritorsioni dei poteri forti contro colui il quale combatte da solo e  con coraggio gli abusi e le omissioni commessi dalle medesime lobby.

Inoltre, il valutare le denuncie presentate come univoche, è vergognoso, se si pensa che ogni denuncia ha un fatto penalmente rilevante diverso uno dall’altro, trattandosi di reati attinenti non solo i concorsi truccati, ma, anche, evasione fiscale e contributiva, ovvero abusi ed omissioni nell’esercizio del loro dovere di alcuni Magistrati, Avvocati, Professori universitari, Medici, Dirigenti amministrativi, Imprenditori. Così come risulta dalla relazione esplicativa, qui acclusa.

Infine, è legittimo pretendere sapere che fine fanno le denuncie che si presentano.

SI E’ PRESO ATTO CHE

IL COMITATO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, PIU’ VOLTE INFORMATO DELLA SISTEMATICA OPERA DI INSABBIAMENTO ATTUATO DA ALCUNI MAGISTRATI, E IN PARTICOLARE DA QUELLI DI TARANTO, POTENZA E BARI, HA PENSATO BENE DI CONTINUARE SU QUESTA STRADA: ARCHIVIANDO PRETESTUOSAMENTE SENZA INDAGINI, O TACENDO SUGLI ESPOSTI PRESENTATI, QUI IN ELENCO ALLEGATO.

TANTO PREMESSO IL DENUNCIANTE CHIEDE ALLA S.V.

la unanime e certa condanna dei responsabili indicati, per violazione degli artt.414, 415, 416, 416 bis, 378, 323, 328, 476, 479, 61 n.2 e 9, 81, c.p. o di altre norme penali, e attivazione d’ufficio presso gli organi competenti per la violazione di norme amministrative, in quanto i denunciati hanno dolosamente insabbiato le denuncie riguardanti reati commessi da Magistrati, Avvocati, Professori universitari, Dirigenti amministrativi, Medici, Imprenditori.

----------

Il denunciante con tale atto presenta denuncia penale contro i soggetti identificati e identificabili, da soli, o in correità con persone non conosciute, per gli atti e i fatti indicati e per i reati applicabili, con istanza di punizione, con riserva di costituzione di parte civile nell’instaurando procedimento penale. Inoltre si chiede, come persona offesa dal reato, che gli venga comunicato ogni atto di cui ha diritto di essere avvisato e in particolare modo quanto previsto dagli artt. 406 comma 3 c.p.p. (proroga del termine delle indagini preliminari) e 408 comma 2 c.p.p. (richiesta di archiviazione). Si oppone formale opposizione, ex art.459 c.p.p., alla richiesta dell’emissione del decreto penale di condanna.

Allegati: 1 pagina di elenco di esposti insabbiati;

              1 riscontro C.S.M..

AI FINI PROBATORI, DATA LA GRAVITA’ DELLE ACCUSE, SI E’ DISPONIBILI A CONSEGNARE ALLE AUTORITA’ DELEGATE OGNI DOCUMENTO UTILE ALLE INDAGINI.

Con ossequi

Dr Antonio Giangrande Presidente “Associazione contro tutte le Mafie”


ESPOSTO ALLE ISTITUZIONI CONTRO GLI INSABBIAMENTI

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

AL PRESIDENTE E ALLE SEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

AL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

AI PRESIDENTI DI OGNI CORTE D'APPELLO D'ITALIA

AI PROCURATORI GENERALI PRESSO OGNI CORTE D’APPELLO D'ITALIA

AL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA

AI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI E DELLE CORTI D’ASSISE DI OGNI DISTRETTO ITALIANO

AI PROCURATORI CAPO PRESSO I TRIBUNALI DI OGNI DISTRETTO ITALIANO

AI PRESIDENTI E AI PROCURATORI DELLA CORTE DEI CONTI DEL LAZIO E DELLE SEZIONI REGIONALI

AI PREFETTI DI OGNI PROVINCIA D'ITALIA

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DI OGNI CONSIGLIO PROVINCIALE D'ITALIA

AI DIFENSORI CIVICI REGIONALI E PROVINCIALI D'ITALIA

----------

RICHIESTA DI AVOCAZIONE DELLE INDAGINI

( art. 412 c.p.p. )

DENUNCIA PENALE - INFORMATIVA DI REATO PERSEGUIBILE D’UFFICIO

( art. 330, 331, 333 c.p.p. )

ESPOSTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE - INFORMATIVA DI REATO PERSEGUIBILE D’UFFICIO

( art.20, DPR 3/57; art.330, 331 c.p.p. )

PRESENTATA  DA

GIANGRANDE ANTONIO,                                                                                DENUNCIANTE,

nato ad Avetrana (TA) il 02/06/63 ed ivi residente alla via Manzoni, 51, tel.0999708396, cell. 3289163996, Presidente della “Associazione contro tutte le Mafie”, con sede in Avetrana (TA), via Piave, 127,

CONTRO

LE AUTORITA’ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE ADITE CONOSCIBILI,

indicate nell’elenco delle denuncie e dei ricorsi insabbiati. Autorità facilmente identificabili, dato il loro grado di notorietà e di qualità pubblica rivestita.

Dettagliato elenco, qui accluso,  rendicontato delle denuncie e dei ricorsi, rimasti lettera morta.

CONSTATATO CHE

il denunciante ha presentato regolari denuncie e querele penali, aventi valore di informative di reato perseguibili d’ufficio, quando erano mancanti delle formalità richieste. Atti presentati a mano, per fax e per e-mail, presso le competenti autorità giudiziarie, le quali le hanno acquisite ai sensi degli artt. 330, 331, 333, 336, c.p.p., senza che sia conseguita azione penale, ex art. 50 c.p.p., ovvero senza che sia stata comunicata, così come richiesto, la proroga delle indagini, ex art. 406 c.p.p., o la richiesta di archiviazione, ex art. 408 c.p.p., per poter presentare opposizione, ovvero, quando c’è stata richiesta di archiviazione, essa è stata presentata al G.U.P. senza aver svolto le doverose indagini, nonostante le voluminose prove e i denunciati erano palesemente indicati, o facilmente identificabili.

ACCERTATO CHE

il denunciante ha presentato regolari ricorsi amministrativi con informativa di reato alle autorità amministrative competenti, le quali le hanno acquisite ai sensi della L.241/90, senza che sia conseguita, in virtù della stessa legge, alcuna comunicazione sull’iter, sul suo responsabile e sull’esito motivato del procedimento, ovvero non è stata presentata da questi l’obbligata denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p..

APPURATO CHE

il denunciante non è stato mai chiamato a rendere testimonianza o a rendere documentazione, ovvero non è stato mai accusato di mitomania, pazzia o calunnia, ovvero gli è stata inibita l’opposizione alla richiesta di archiviazione, ex art. 410 c.p.p., per mancanza di oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, bastando e avanzando già quelli prodotti.

ASSODATO CHE

è pretestuoso chiedere conto delle denuncie presentate.

Le indagini da svolgere sono semplici perché le accuse sono chiare.

Basterebbe verificare sui terminali di accesso al registro generale delle notizie di reato dell’autorità giudiziaria adita, ovvero presso gli uffici protocollo dell’autorità amministrativa adita, se le denuncie e i ricorsi presentati sono stati iscritti e quale è stato l’esito degli  stessi, e, se ci fosse stata richiesta di archiviazione o proroga delle indagini, basterebbe verificare se vi sia stata l’obbligata comunicazione richiesta.

Se, a seguito della presentazione, l’iscrizione del ricorso amministrativo o della notizia di reato non vi è stata, o non vi è stata azione penale, o vi è stato impedimento all’opposizione avversa alla richiesta di archiviazione, si palesano gravi reati, basta avere la volontà di perseguirli, senza scrupoli corporativi. Invece, se le denuncie non sono state mai presentate, vi è il reato di calunnia da me commesso, con l’obbligo di essere perseguito.

STABILITO CHE

Con la presente non si chiede l’approfondimento dell’oggetto delle denuncie, anche se doveroso, ma, semplicemente, si chiede: queste che fine hanno fatto e perché non si è proceduto ?

Il vagliare le denuncie presentate come generiche, o infondate per mancanza di prove, o perché trattasi di reato impossibile, o non procedibili per autore ignoto, è offensivo, specie se si è ritenuto opportuno non approfondire i fatti segnalati, sentendo il denunciate, ed è oltraggioso alla dignità di quei numerosi Magistrati, che per i medesimi fatti hanno ritenuto fondate e provate le identiche denuncie presentate dal denunciante nel loro territorio e hanno ritenuto noti i responsabili di quei reati, che altrimenti resterebbero impuniti per la qualità dei loro autori.

Lo stimare le denuncie presentate come nulle per mancanza di formalità, è uno schiaffo all’ordinamento giuridico italiano, che ritiene le denuncie informali come una informativa di reato perseguibile d’ufficio, ex art. 330, 331, c.p.p..

Il ritenere le denuncie presentate come irricevibili per incompetenza territoriale è irriguardoso nei confronti di altri distretti di Corte d’Appello, come se certi reati non si potessero commettere nel territorio dell’autorità adita, pur avendo carattere nazionale i fatti segnalati nelle denuncie. Inoltre, in questo modo, si omette di procedere, ai sensi dell’art. 11 c.p.p., nei confronti di Magistrati operanti del distretto della Corte d’Appello limitrofa.

Il ritenere i ricorsi amministrativi con informativa di reato come irricevibili per incompetenza funzionale è irrispettoso delle norme, come se, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., e  art.20, DPR 3/57, il pubblico ufficiale e l’esercente un pubblico servizio non avessero l’obbligo di denuncia.

Oltremodo,  il considerare le denuncie presentate come strumentali, atte a giustificare l’incapacità del denunciante a passare l’esame di avvocato, che, secondo qualche magistrato, si sentirebbe vittima di fantomatici “complotti nazionali”, è oltraggioso nei confronti dell’ 80 % circa dei candidati italiani, ritenuti ingiustamente “non idonei” al concorso forense, ritenuto da tutti truccato e impunito, fin anche dalle Istituzioni. Certamente, quel magistrato, in mala fede, non prenderà mai in considerazione l’esistenza di ritorsioni dei poteri forti contro colui il quale combatte da solo e  con coraggio gli abusi e le omissioni commessi dalle medesime lobby.

Inoltre, il valutare le denuncie presentate come univoche, è vergognoso, se si pensa che ogni denuncia ha un fatto penalmente rilevante diverso uno dall’altro, trattandosi di reati attinenti non solo i concorsi truccati, ma, anche, evasione fiscale e contributiva, ovvero abusi ed omissioni nell’esercizio del loro dovere di alcuni Magistrati, Avvocati, Professori universitari, Medici, Dirigenti amministrativi, Imprenditori. Così come risulta dalla relazione esplicativa, qui acclusa.

Infine, è legittimo pretendere sapere che fine fanno le denuncie che si presentano.

TANTO PREMESSO IL DENUNCIANTE CHIEDE ALLA S.V.

la unanime e certa condanna dei responsabili indicati, per violazione degli artt.414, 415, 416, 416 bis, 378, 323, 328, 476, 479, 61 n.2 e 9, 81, c.p. o di altre norme penali, e attivazione d’ufficio presso gli organi competenti per la violazione di norme amministrative, in quanto i denunciati hanno dolosamente insabbiato le denuncie riguardanti reati commessi da Magistrati, Avvocati, Professori universitari, Dirigenti amministrativi, Medici, Imprenditori.

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Il denunciante con tale atto presenta denuncia penale contro i soggetti identificati e identificabili, da soli, o in correità con persone non conosciute, per gli atti e i fatti indicati e per i reati applicabili, con istanza di punizione, con riserva di costituzione di parte civile nell’instaurando procedimento penale. Inoltre si chiede, come persona offesa dal reato, che gli venga comunicato ogni atto di cui ha diritto di essere avvisato e in particolare modo quanto previsto dagli artt. 406 comma 3 c.p.p. (proroga del termine delle indagini preliminari) e 408 comma 2 c.p.p. (richiesta di archiviazione). Si oppone formale opposizione, ex art.459 c.p.p., alla richiesta dell’emissione del decreto penale di condanna.

Allegati: 10 pagine di elenco dettagliato delle denuncie presentate;

               4 pagine di relazione esplicativa.

Con ossequi

Dr Antonio Giangrande Presidente “Associazione contro tutte le Mafie”


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