IL DIRITTO DI DIFESA:

UGUALE PER TUTTI ???

 

 

 

 


L’ART.6, L.217/90, E L'ART.96, L.115/02, A PENA DI NULLITA’ ASSOLUTA, PREVEDE IL RISCONTRO POSITIVO O NEGATIVO DELL’ISTANZA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO, NOTIFICATO AL RICHIEDENTE ENTRO 10 GIORNI DALLA DOMANDA.

LA DOMANDA, SECONDO L’ART. 5, L.217/90, MODIFICATO DALLA L.134/01, E L'ART.79, L. 115/02,  E’ SENZA ALLEGAZIONE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI, MOD. 740 O ALTRO.

LA NOMINA DEL DIFENSORE, SECONDO L’ART.9, L.217/90, E L'ART.80, L.115/02, AVVIENE DOPO L’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO.

INVECE NELLA PRASSI I TERMINI NON SONO RISPETTATI, qui si nota ben 7 mesi, dal 10/03/03 al 22/10/03; SI IMPONE L’ILLEGITTIMA ALLEGAZIONE DI DOCUMENTI E L’ILLEGALE NOMINA PREVENTIVA DEL DIFENSORE D’UFFICIO, ISCRITTO NELL’APPOSITO ELENCO.

 ESEMPIO N.1

Tribunale di Taranto

Ufficio del Giudice delle indagini preliminari 

DECRETO DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (ART. 6 legge 217/90)  

N.PM 760/01 

N. GIP 3313/01 

N. MOD. 27 -108/03 

GIP DR Michele ANCONA 

Esaminata l'istanza in atti presentata da GIANGRANDE Antonio 

Nato ad Avetrana il 02/06/63 

Residente in Avetrana via Manzoni n.51 

Domiciliato in Avetrana via Piave 127 

In data 10/03/03 nel procedimento in epigrafe 

Vista la documentazione allegata. 

Ritenuti sussistenti i presupposti di legge.

Visto l'art.1 legge 217/90, ritenuto che la documentazione prodotta è incompleta (fotocopie mod.740 prive di fogli e firma)

NON AMMETTE

Al beneficio del patrocinio a spese dello stato

Dispone che il presente provvedimento sia notificato al PM, all'avvocato ed alla parte

Taranto il 22/10/03

 ESEMPIO N.2

N. 10337/03 R.G.Dib.

N. 760/01 R.G.N.R.

 

 IL TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione distaccata di Manduria 

In composizione monocratica nella persona della dott.ssa Fulvia MISSERINI, 

decidendo sull'istanza ex arto 78 D.P.R. 115/02 presentata da GIANGRANDE Antonio (nato ad Avetrana il 2.6.1963) depositata in Cancelleria il 25.10.2003, volta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

esaminata la documentazione e le dichiarazioni allegate all'istanza stessa;

rilevato come l'istanza e gli allegati contengano le generalità dell'interessato e dei componenti il suo nucleo familiare, l'autocertificazione da parte dell'interessato atte stante la sussistenza delle condizioni di reddito, il certificato di famiglia dell'istante e il codice fiscale dello stesso e dei famigliari conviventi, e la dichiarazione di impegno a comunicare le variazioni di reddito rilevanti ai fini della concessione del beneficio;

ritenuto che l'istanza non contenga l'indicazione del Difensore onde poterne verificare l'iscrizione nell'elenco predisposto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Taranto ed il periodo richiesto ­sei anni - dalla legge;  

P.T.M. 

riserva ogni decisione all'esito della verifica del requisito della indicazione del Difensore. Manda la Cancelleria per quanto di competenza. 

Manduria, lì 4 novembre 2003


A DECORRERE DAL 01/07/2001 L’ART.3, COMMA 1, DELLA LEGGE 29 MARZO 2001, N.134, PREVEDE CHE IL LIMITE DI REDDITO PER ESSERE AMMESSI AL GRATUITO PATROCINIO E’ DI € 9.296,22 (£18.000.000), COSI' E' PER L'ART.76, L.115/02

INVECE PRESSO LE PROCURE SI INDICA ANCORA IL LIMITE SBAGLIATO DI € 5.815,3 (£11.260.000)

 ESEMPIO N.1

PROCURA TARANTO

AVVISA LA PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI 

che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;

che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia, la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'A.G. procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata;

che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge, tra cui in particolare: presentare memorie, istanze, richieste e impugnazioni; ottenere l'assistenza di un interprete se straniero; conferire con il difensore anche se detenuto; ricevere avvisi e notificazioni; togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto del difensore prima che in relazione allo stesso sia intervenuto un provvedimento del giudice; richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; presentare istanza di patteggiamento; rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria od al Pubblico Ministero; presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla Legge; avere notizie sulle iscrizioni a suo carico;

che vi è obbligo di retribuzione del difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che, in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;

che ai sensi 'e per gli effetti di cui alla L.30.8.1990 n.217 potrà essere richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge ed in particolare che secondo l'art. 3 della legge stessa; 

1. può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire otto milioni nell'anno 1990 e dal 2000 a lire 11.260.000;

2. se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di lire 2 milioni per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato;

3. ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge

        sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero all'imposta sostitutiva;

4. si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con

        quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Taranto, lì 06/03/2002 

ESEMPIO N.2

PROCURA TARANTO 

AVVISA

1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire otto milioni nell'anno 1990 e dal 2000 a lire 11.260.000.

2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di lire due milioni per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma l si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'[RPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.  

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.  

Taranto lì 23 OTT 2002

 ESEMPIO N.3

N. 4373/02 R.G.n.r. Mod.21  

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto

AVVISO ALL'INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI EX ART. 415 BIS C.P.P. INFORMAZIONE EX ART. 369-BIS c.P.P.  

AVVERTE EX ART 415 bis C.P.P.

Il predetto indagato: l) che le indagini sono concluse; 2) la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria di questo P.M.; 3) che ha facoltà, così come il difensore, di prenderne visione ed estrarne copia; 4) che entro il termine di 20 gg. ha facoltà di "presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa alle investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine,

, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

Invita altresì la persona indagata ad eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento, ai sensi dell’art.16l c.p.p., con l'avvertenza che le stesse hanno l' obbligo di comunicare ogni mutamento di tale domicilio e che le successive notificazioni, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o della elezione, verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto che deve intendersi quale informazione di garanzia ex arco 369 e 369 bis c.p.p. per la persona e per- i reati su indicati con l'avvertimento:

a)      che la difesa tecnica è obbligatoria nel processo penale;

b)      che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa difesa o trasmessa con raccomandata;

c)      che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge tra cui in particolare: di presentare memorie istanze, richieste e impugnazioni; ad ottenere l'assistenza di un interprete se straniero: a conferire con il difensore anche se detenuto; di ricevere avvisi e notificazioni; di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto da difensore prima che, in relazione allo stesso sia intervenuto un provvedimento del- giudice; di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; di presentare istanza di patteggiamento; di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero; di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge; di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico;

d)      che la legge gli garantisce il diritto al silenzio e che ha facoltà di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa alle investigazioni del difensore ex art. 327 bis c.p.p., chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;

e)      che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in assenza sarà assistito da quello            sopra nominato gli di ufficio;

f)       che ha l'obbligo di retribuire il difensore di ufficio ove non ricorrano le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;

g)      che può presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, giusto il disposto dell'art. 3 della legge 217/1990, se risulta titolare di un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire 11.260.000 ivi compresi i redditi che per legge sono esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte, tenendo conto che:

l. ai fini della determinazione del predetto limite di reddito si sommano i redditi del coniuge e dei familiari conviventi conseguiti nel medesimo periodo;

2. se convivente con coniuge ed altri familiari il suddetto limite di reddito viene elevato di lire 2.000.000 per ognuno degli elementi conviventi;

3. ai fini della determinazione del livello di reddito di cui sopra non si tiene conto dei redditi dei componenti del nucleo familiare conviventi con l'istante nei casi in cui i suoi interessi sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare convivente;  

Manduria con sub delega  

Taranto, lì 28-4-2004

 ESEMPIO N.4

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Brindisi 

AVVISA 

che, in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento, potrà disporsi a norma dell'art. 132 c.p.p. l'accompagnamento coattivo. 

Si informa la persona sopraindicata, in quanto può avervi interesse quale persona sottoposta alle indagini. ai sensi degli artt.369 e 369 bis c.p.p., che questo Ufficio sta procedendo ad indagini in ordine alla ipotesi di reato formulata nel capo di imputazione. 

e, pertanto, si invita ciascuna persona sottoposta alle indagini a:

. dichiarare od eleggere domicilio per le notificazioni nei modi di legge con avvertimento che vi è obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o elezione le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo di notifica del presente atto; 

ed inoltre la si avvisa:

ESEMPIO N.5

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Taranto 

AVVISA

ESEMPIO N.6

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Brindisi 

AVVISA


L’ART.369 BIS C.P.P., LETTERA E, A PENA DI NULLITA’ ASSOLUTA, PREVEDE CHE SI DEBBA COMUNICARE L’INDICAZIONE DELLE CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, INVECE PRESSO I GIUDICI DI PACE TALE OBBLIGO E’ OMESSO 

 ESEMPIO 

Proc.PeD.D.2188/02 R.G. mod 21 bis  

REGIONE CARABINIERI "PUGLIA"

Stazione di Avetrana

DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO 

Ufficio di Polizia Giudiziaria presso Stazione Carabinieri di Avetrana

 

Il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria …., Visti gli atti del procedimento a carico di:  . S. C.; 

IMPUTATA 

- del delitto di cui all'art. 612 c.p., per avere minacciato un ingiusto danno a M.R., profferendo al suo indirizzo la seguente frase:" Se non la smetti ti faccio cedere io e fino alla fine di scapuzzù lu cueddu {ti taglio la gola)".

Fatti avvenuti in Avetrana in data 15/6/2002. 

vista l'autorizzazione del Pubblico Ministero in data 27/11/2002 visto l'art.20 D.Lvo 28 agosto 2000 n.274 

CITA

. S.C.,

 

A COMPARIRE all'udienza che sarà tenuta dal Giudice di Pace di Manduria

il giorno 14/07/03, alle ore 08.30 e seguenti.

AVVERTE CHE

- non comparendo, senza addurre legittimo impedimento, sarà giudicato in contumacia;

- il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del PM e che le parti

   ed i lo difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarre copia;

- ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia, qualora non vi abbia già provveduto nelle forme

   di rito (art.96 CPP).

persona offesa dei reati predetti è il sig.:

     . M.R..

 

Quali fonti di prova:

-Denuncia - querela sporta da M.I R.;

-esame di M. R. che potrà confermare il contenuto della querela presentata alla PG il 17/07/02  

                   CHIEDE

    L'ammissione delle fonti di prova come sopra indicate, ed in particolare:

      a. l'aequisizione agli atti del dibattimento della querela suddetta;

      b. l'ammissione di prova testimoniale con il teste sulla seguente circostanza: contenuto della querela;

Avetrana, 22/5/2003 

 

N.B.                        

La citazione va notificata a cura della PG all’imputato, al suo difensore ed alla parte offesa almeno 30 giorni prima dell'udienza.

La citazione deve essere sottoscritta, a pena nullità, da un ufficiale di PG

La citazione a giudizio va depositata nella segreteria del PM unitame1lte al fascicolo co1ftene1lte la documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custodite altrove.

 

OGGETTO: - Relata di notifica.

 

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