SELEZIONE NATURALE, COL TRUCCO !!!


LO AFFERMA IL PARLAMENTO

DALLE COMMISSIONI D'ESAME SONO ESCLUSI I CONSIGLIERI DELL'ORDINE E SI VIETA AGLI AVVOCATI LA CANDIDATURA POSTUMA. LO SI E' FATTO PER REPRIMERE I VOTI DI SCAMBIO ???

SI SFIDUCIANO LE COMMISSIONI LOCALI, FACENDO CORREGGERE GLI SCRITTI PRESSO ALTRE CORTI D'APPELLO. SI HA PAURA CHE GLI AVVOCATI, I PROFESSORI UNIVERSITARI E I MAGISTRATI POSSANO CONTINUARE A FAVORIRE QUALCHE CANDIDATO ???

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 maggio 2003, n.112

Testo del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2003, n. 180 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense.». (G.U. n. 167 del 21-7-2003)

…..Art. 1-bis. Modifica all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

…..Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.……… Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine……. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine.

Art. 2. Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37

1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:

«Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.


LO ACCERTANO I PARLAMENTARI

On. Alfredo Mantovano

Sottosegretario di Stato all’Interno

Roma, 17 gennaio 2008

Ho trasmesso al Procuratore di Roma l'interrogazione sul concorso per avvocato

Come annunciato nei giorni scorsi, dopo aver presentato in Senato l’interrogazione sulle modalità di svolgimento degli scritti del concorso per l’abilitazione alla professione di avvocato, in data odierna ho trasmesso copia dell’atto parlamentare al Procuratore della Repubblica di Roma per i reati che dovesse ravvisare in quanto ivi riassunto.

http://www.mantovano.org/comunicato_interrogazione_avvocato_17.1.08.pdf

Atto Senato. Interrogazione a risposta scritta n. 4-03278

Pubblicato il 15 gennaio 2008 Seduta n. 274

MANTOVANO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 2007 si sono svolte in tutte le sedi di Corte di appello le prove scritte per l’esame di avvocato. Sulla base di quanto hanno reso noto i mass media (fra gli altri, nel territorio salentino, l’emittente televisiva "Telerama", e sul piano nazionale il quotidiano "Il Messaggero") la sera precedente l’ultima prova è accaduto che le tracce e le rispettive soluzioni fossero accessibili su siti Internet, e quindi a conoscenza dei candidati;

nella Corte di appello di Lecce il Presidente dell’Ordine degli avvocati ha ammesso l’anomalia in un'intervista ad un'emittente tv locale, individuandone la responsabilità “a Roma”, e quindi presumibilmente all’interno del Ministero della giustizia, dove le tracce sono state predisposte,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire la piena legittimità di un esame che – se possibile, in misura superiore ad altri – deve caratterizzarsi per trasparenza e rispetto delle regole;

se non ritenga doveroso annullare e ripetere le prove scritte dell’esame medesimo, o quanto meno la prova della quale erano stati resi noti gli estremi prima del suo effettivo svolgimento;

se abbia avviato un'indagine amministrativa interna, finalizzata ad accertare le responsabilità dell’accaduto, e in caso positivo che cosa abbia accertato;

se abbia denunciato la vicenda all’autorità giudiziaria competente, come aveva il dovere di fare;

se e quali provvedimenti intenda assumere per evitare per il futuro il ripetersi di simili anomalie.

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=15&id=297447

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Atto Camera. Interrogazione a risposta scritta 4-01638

presentata da GIORGIA MELONI mercoledì 15 novembre 2006 nella seduta n.072

MELONI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:

ormai da diverse settimane sono stati resi noti i risultati della prima prova d'esame per l'iscrizione all'albo degli avvocati;

in alcuni distretti - si pensi a quello di Napoli solo per fare un esempio - dall'entrata in vigore della riforma si è registrato un progressivo aumento della percentuale dei non ammessi agli orali;

più in generale occorre evidenziare che il numero dei candidati che supera le prove scritte cambia in maniera radicale a secondo dell'ubicazione, a nord o a sud dell'Italia, delle commissioni addette alla correzione;

tale circostanza si evince da un altro dato esemplificativo, anch'esso allarmante: nel 2004 la Corte di appello di Brescia ammise alla prova orale solo il 27 per cento dei messinesi; quest'anno gli elaborati di Messina sono stati corretti a Reggio Calabria e la percentuale degli ammessi è salita a quasi il 70 per cento;

è necessario scongiurare la possibilità che si stia alimentando una competizione fra i futuri professionisti del nord e quelli del sud;

da più parti si sostiene che l'attuale sistema di correzioni non consenta una corretta valutazione delle potenzialità e capacità dei candidati;

lo scorso anno molti praticanti accertarono che i propri compiti, pur non riportando alcun tipo di correzione, furono giudicati insufficienti dalla commissione esaminatrice;

in alcuni casi sembrerebbe che le commissioni esaminatrici abbiano dedicato pochissimi minuti per la correzione del singolo atto, un tempo così breve che non sarebbe sufficiente nemmeno per terminare una prima lettura dell'elaborato -:

quali iniziative intenda adottare per rendere noti i criteri di valutazione delle prove scritte adottati dalle commissioni esaminatrici;

per quali motivi anche quest'anno tempi e modi di correzione siano stati così approssimativi;

se non ritenga necessario adottare le opportune iniziative sul piano normativo per riformare la disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense - di cui alla legge n. 180 del 2003 e al decreto legislativo n. 115 del 1992 - nel senso di prevedere lo svolgimento di una prova preselettiva nonché l'istituzione di una commissione unica nazionale, così come previsto per l'accesso in magistratura. (4-01638)

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Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01000

presentata da SILVIO CRAPOLICCHIO mercoledì 20 settembre 2006 nella seduta n.038

CRAPOLICCHIO e FERDINANDO BENITO PIGNATARO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:

la legge n. 180/2003, di conversione del decreto-legge n. 112/2003, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, è attualmente fortemente contestata sia da parte dell'Associazione italiana giovani avvocati, sia dal Consiglio nazionale forense;

la suddetta legge, infatti, pur avendo eliminato il cosiddetto «turismo forense», attraverso l'introduzione del sorteggio degli abbinamenti fra i candidati e la sede della Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti, non ha certamente reso più omogenea la percentuale dei promossi fra le varie sedi di esame;

ed invero nonostante l'indicazione di criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali, che la Commissione istituita presso il Ministero della giustizia detta a tutte le sottocommissioni, non appare che sia stata ancora raggiunta l'uniformità di giudizio auspicata dalla riforma;

peraltro, come risulta dai dati forniti dal Sole-24 Ore, le disuguaglianze colpiscono principalmente le sedi di esame del meridione, già afflitto da gravi problemi occupazionali, rendendo, in tal modo, ancora più complicato l'accesso alla libera professione di avvocato da parte degli aspiranti avvocati del sud;

da un confronto dei dati relativi alla differenza dei promossi fra l'anno 2003 ed il 2004, si evince, chiaramente, che la percentuale è notevolmente diminuita in alcune città rispetto ad altre;

ed infatti, avendo riguardo ai dati pubblicati su Italia Oggi del Sole-24 Ore, che mette a confronto la percentuale dei promossi nel 2004 e quella registrata nel 2003 nelle varie sedi di esame in Italia, si evidenzia quanto segue;

nella città di Bari nel 2004 superavano la prova scritta il 46,69 per cento dei candidati, mentre nel 2003 erano stati ammessi il 70,03 per cento; pertanto si registra una diminuzione dei promossi di ben il 23,34 per cento;

il dato che maggiormente colpisce è quello relativo alla città di Catanzaro, dove si registra una diminuzione dei promossi di ben il 49,84 per cento;

ed infatti mentre nell'anno 2004 erano ammessi all'esame il 35,04 per cento dei candidati, nel 2003 erano, invece, stati ammessi l'84,88 per cento;

non differisce di molto dai dati precedenti il risultato registrato nella città di Salerno, dove si rileva una diminuzione dei promossi di ben il 41,75 per cento;

ma anche altre sedi di esame, pur avendo una differenza meno marcata rispetto a quelle evidenziate precedentemente, registrano dei dati importanti in tal senso;

ad esempio nella città di Messina la percentuale dei promossi nell'anno 2004 rispetto al 2003 è diminuita di ben il 34,74 per cento;

nella città di Reggio Calabria si rinviene una diminuzione di candidati ammessi del 36,96 per cento;

anche la città di Perugia registra una forte diminuzione, con una percentuale di variazione del 38,78 per cento;

in conclusione, tra le sedi di esame del meridione le uniche città che, in seguito all'introduzione della riforma di cui alla legge n. 180 del 2003, non abbiano registrato una diminuzione di ammessi, risultano essere le città di Caltanisetta e di Cagliari, con una percentuale di promossi rispettivamente dell'1,33 per cento e del 7,22 per cento più alta nel 2004 rispetto al 2003, che, comunque restano percentuali di poco rilievo;

avendo, invece, riguardo alle città del nord Italia, risulta evidente che tutte, ad eccezione delle città di Trento e di Bolzano a cui, peraltro, non si applica la riforma in esame, registrano un aumento della percentuale dei promossi;

dai dati appena esposti, appare, pertanto, evidente che l'introduzione della legge n. 180 del 2003 ha notevolmente danneggiato i candidati che si presentano nelle sedi di esame del meridione rispetto alle sedi del nord Italia -:

quali iniziative intenda intraprendere per garantire un criterio uniforme di correzione degli elaborati scritti, onde eliminare la significativa disomogeneità tra le percentuali dei promossi tra le varie sedi d'esame.(4-01000)

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Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10247

presentata da PIETRO FONTANINI mercoledì 16 giugno 2004 nella seduta n.478

FONTANINI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:

nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 2003, presso la Corte d'appello di Trieste si sono tenute le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato;

dei 500 candidati della regione Friuli-Venezia Giulia che hanno sostenuto l'esame solo 91 hanno superato le prove scritte anche se in possesso del periodo di pratica forense, documentato dalle iscrizioni ai registri praticanti avvocati tenuti presso le sedi degli ordini di appartenenza e dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso le facoltà delle università di Udine e Trieste conosciute a livello nazionale per la loro serietà negli studi;

questa «severa» selezione si è già verificata lo scorso anno, sempre presso la Corte di appello di Trieste, dove solo il 17 per cento dei candidati ha superato le prove scritte;

questa anomala severità sta provocando una migrazione di candidati verso le sedi d'esame delle regioni meridionali dove gli ammessi alla professione di avvocato raggiungono percentuali pari al 95 per cento;

a titolo d'esempio si può citare la Corte di appello di Catanzaro che durante le prove d'esame tenute nell'anno 2002 ha abilitato alla professione di avvocato ben 4.500 candidati su circa 5.000 iscritti alle prove -:

in base a quali criteri previsti dalla normativa vigente la commissione esaminatrice abbia proceduto nella valutazione delle prove scritte;

se al Governo risulti la disparità citata in premessa e, in caso affermativo, se non ritenga di dover adottare le iniziative necessarie a fermare il fenomeno dell'emigrazione dei candidati verso il sud in cerca di esami facili, e se non intenda adottare le opportune iniziative volte a introdurre la possibilità di sostenere l'esame di abilitazione alla professione forense due volte l'anno come già avviene per i dottori commercialisti e per gli ingegneri.(4-10247).

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ALLEGATO B SEDUTA N. 769 DEL 25/07/2000 Pag. 32861 GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale: VELTRI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:

il giornalista Gian Antonio Stella sul Corriere della sera di domenica 23 luglio 2000 racconta con dovizia di particolari come il concorso per procuratori legali tenutasi a Catanzaro nel 1998 sia stato truccato per ammissione di una partecipante, la procuratrice legale RB che ora esercita la professione di avvocato in un noto studio legale della provincia di Catanzaro;

solo pochi candidati si sarebbero sottratti alla frode, clamorosa e scandalosa;

il Ministro della giustizia ha dichiarato che saranno cambiati la legge e il metodo concorsuale -:

se non ritenga necessario annullare il concorso in oggetto, indipendentemente dalle indagini e dalle decisioni che vorrà assumere la magistratura. (4-31075)

http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stenografici/sed769/bt11.htm


LO CONSTATA LA MAGISTRATURA

COMMISSIONE: COMPONENTI NECESSARI

Sentenza 1855/2000 della IV sezione del Consiglio di Stato: il presidente della Commissione principale è presidente effettivo “di tutte le sottocommissioni in ossequio al principio della par condicio degli esaminandi”.

La sottocommissioni nelle quali si suddivide la originaria commissione giudicatrice designata per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato devono necessariamente essere presiedute dall'unico presidente (nella specie, il collegio ha ritenuto illegittima la delega generalizzata conferita dal presidente ai vicepresidenti delle varie sottocommissioni) in ossequio al principio della par condicio degli esaminandi (Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2000, n. 1855; Parti in causa Min. giust. c. Daniele; Riviste Foro It., 2000, III, 243).

La commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, che ha natura di collegio perfetto con funzione decisoria e, quindi, con un proprio quorum essenziale ai fini del funzionamento, è illegittimamente composta non solo nel caso in cui alle sedute non vi sia il plenum dei componenti, ma anche se, pur essendo presenti tutti e cinque i suoi membri, manchi in blocco, a tutte o quasi tutte le sedute, il rappresentante di una delle tre categorie individuate (avvocati, magistrati, docenti universitari, ndr) dall’articolo 22 del Rd 1578/1933. (Tar Basilicata, sentenza 83/2000, in www.giust.it-rivista internet di diritto pubblico).

COPIATURE - TRACCE CONOSCIUTE - PARERI DETTATI IN AULA DAI COMMISSARI

Elaborati conformi. Esclusi i candidati dall’esame di Stato. Nel caso in cui, si riscontri che due o più elaborati scritti risultino conformi tra loro, la Commissione esaminatrice di un pubblico concorso (nel caso di specie, esame di abilitazione alla professione di avvocato) deve procedere all'esclusione di entrambi i candidati, non essendo necessaria l'individuazione del soggetto attivo della copiatura, dovendosi ritenere che gli elaborati, per il solo fatto della loro identità o similarità totale o parziale, sono stati redatti in violazione della regola di comportamento che impedisce ai candidati di comunicare tra loro. (Cons. Stato sez. IV 17-02-2004, n. 616; Ministero della giustizia c. B.; FONTI Guida al Diritto, 2004, 19, 89)

DIFFORMITA’ DI GIUDIZIO E DISPARITA' TERRITORIALI: Il principio di imparzialità

Il principio d'imparzialità amministrativa che, in generale, significa agire nell'interesse collettivo, non di singoli o di gruppi privilegiati rispetto ad altri, comporta la sua applicazione, da parte degli organi amministrativi non soltanto per gli atti di volontà, ma anche per gli atti di valutazione (Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 1996, n. 310; Riviste: Foro Amm., 1996, 833, n. Cannada-Bartoli; Cons. Stato, 1996, I, 378).

TEMPO DI CORREZIONE INSUFFICIENTE

CONSIGLIO DI STATO - Sezione VI.  Sentenza 20 giugno 2006, n. 3669

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE……..

Avverso il giudizio di segno negativo proponeva ricorso avanti al T.A.R. Veneto, deducendo articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Contro la decisione di rigetto è stato proposto ricorso in appello, con il quale sono state confutate le conclusioni del giudice di prime cure e sono stati rinnovati i motivi di legittimità formulati avverso gli atti della procedura concorsuale, sottolineando in particolare l’ esiguità del tempo dedicato dalla Commissione esaminatrice alla correzione degli elaborati.

In sede di note conclusive l’appellante ha insistito nelle proprie tesi difensive.

L’amministrazione intimata si è costituita in resistenza.

2). L’appello è fondato in relazione all’assorbente motivo con il quale si censura, sotto il profilo del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, l’operato della commissione esaminatrice per aver dedicato alla correzione degli elaborati un lasso temporale assolutamente non congruo per la corretta percezione del contenuto degli stessi e per la conseguente formulazione del giudizio di merito.

2.1). Non è contrastato l’assunto della parte istante che - in base alla durata della riunione della Commissione ed al numero degli esiti della prova scritta in tale sede oggetto di correzione - individua in quattro minuti il tempo medio dedicato all’esame ed alla valutazione degli elaborati di ciascun candidato.

In relazione ad identica fattispecie con sentenza n. 2421 del 13.05.2005 la Sezione si è espressa in senso conforme alle deduzioni dell’appellante e non ravvisa ragioni per doversi discostarsi dall’orientamento ivi espresso.

Se invero il giudizio negativo o positivo di una prova scritta può emergere all’evidenza dalla mera lettura di un elaborato che viene fatta da soggetti (i commissari d’esame), che, in virtù della loro competenza specifica, sono chiamati a selezionare i candidati, resta il fatto che l’operazione di correzione dei tre elaborati del ricorrente, che la Commissione era chiamata a valutare, richiedeva una serie di modalità, alle quali ogni commissario si doveva attenere. È stata, infatti, predisposta “una griglia di valutazione” con i seguenti “indicatori”: “correttezza e proprietà linguistica; pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne; conoscenza dei contenuti; capacità organizzative e rielaborazione personale”, e la valutazione di ogni quesito doveva essere fatta in base alla media risultante dalla somma dei punteggi di ogni singolo criterio, con il risultato che la valutazione globale è data dalla somma delle valutazioni dei quesiti divisa per tre.

Ora, è chiaro che non si tratta di operazioni particolarmente complesse, specie se tutti i commissari si trovano d’accordo sulla valutazione dell’elaborato da cui emerga all’evidenza l’eccellenza o l’assoluta negatività, ma per ipotesi intermedie il tempo che l’istante indica in quattro minuti per la correzione della prova, articolata nella risposta ancorché in forma breve a tre distinti quesiti (la commissione avrebbe esaminato gli elaborati di oltre 50 candidati in quattro ore), pare eccessivamente ridotto, ed è tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della prova scritta sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso. D’altra parte proprio la griglia di valutazione predisposta dalla commissione imponeva a quest’ultima di dover valutare il prodotto intellettuale del candidato sotto quattro distinti profili con un’operazione logica che, in base a comune regola di esperienza, richiede un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti.

L’appello va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato fondato il ricorso di primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, la quale dovrà procedere alla riconvocazione della Commissione esaminatrice per procedere alla correzione della prova scritta del ricorrente.

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Consiglio di Stato: quando i tempi medi della correzione degli elaborati sono molto esigui, l’operato dell’organo di esame va ritenuto illegittimo. Una volta verificati, sulla base delle attestazioni contenute nei verbali dei lavori della commissione giudicatrice di un pubblico concorso, i tempi medi utilizzati per la correzione e valutazione dei singoli elaborati, qualora il tempo impiegato risulti talmente esiguo da far dubitare che sia stato materialmente impossibile l’adeguato assolvimento dei prescritti adempimenti e dell’espressione ponderata dei giudizi sulla valenza delle prove, l’operato dell’organo di esame va ritenuto illegittimo (Cons. Stato, sez. IV, decisione 7 marzo – 22 maggio 2000, n. 2915, in Guida dir., 1 luglio 2000 n. 24, con nota dì G. Manzi. E' superato così un precedente orientamento contrario, ancora affermato da Cons. Stato, sez. IV, 09.12.1997, n. 1348)

La terza sezione del Tar Lombardia, con la sentenza 617/2000, ha annullato il giudizio di non ammissione alle prove orali (dell’esame di avvocato 1998-1999) di una candidata milanese i cui tre elaborati erano stati corretti ciascuno in due minuti e 30 secondi. Sulla commissione esaminatrice “discende l’obbligo di ripetere le operazioni di valutazione, rinnovando ora per allora il già espresso giudizio”. La decisione del tribunale è sorretta da una "verificazione" dei tempi di correzione ordinata dal presidente del Tar. Sono stati acquisiti, per la perizia, 60 compiti, che hanno richiesto, per la correzione, sei ore e 39 minuti, contro due ore e 25 minuti impiegati dalla commissione. Ponendo a raffronto i suddetti dati temporali emerge che la sola lettura di essi ha richiesto, invece, mediamente 6 minuti e 33 secondi per ciascun elaborato. La perizia è stata eseguita dal presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano, Paolo Giuggioli, che si è avvalso della collaborazione di altri professionisti (Il Sole 24 Ore, 11 marzo 2000).

MOTIVAZIONE AL GIUDIZIO NUMERICO

Nonostante il contrario orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, la Commissione dell'esame di avvocato, secondo costante giurisprudenza, non può valutare, nel rispetto dell'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241, le prove mediante una semplice espressione numerica, ma deve motivare adeguatamente il giudizio di insufficienza onde permettere la ricostruzione dell'iter valutativo e il suo assoggettamento al controllo giurisdizionale. (T.A.R. Lombardia Brescia 15-03-2003, n. 329; Malcangi c. Ministero giustizia e altri; FONTI Massima redazionale, 2003)

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T.A.R. CALABRIA- SEZ. di CATANZARO- 14 settembre 2006, n. 707..omissis..

Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni, previste dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, considerato che il voto numerico, benché di regola sufficiente a motivare un giudizio del genere di quelli di cui si tratta, non appare in grado di supportare una valutazione la cui legittimità è correlata al rispetto di criteri generali stabiliti in sede centrale e, quindi, all'esternazione, anche in forma sintetica, delle ragioni che, alla luce dei criteri stessi, giustificano il giudizio di insufficienza della prova….

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TAR VENETO , 1^ Sezione - Sentenza N. 2307/06 del 31 luglio 2006

SUSSISTE il "difetto di motivazione dei provvedimenti" "in relazione all'omessa formulazione di qualsivoglia giudizio, sia pure sintetico, che dia certezza delle valutazioni numeriche attribuite negli elaborati dal candidato."
SUSSISTE, quindi "l'obbligo delle commissioni per gli esami di idoneità alla professione di avvocato di motivare il voto negativo delle prove di esame."
Ad avviso della Sezione, (…), "non par dubbio che il punteggio numerico costituisca esternazione del risultato e non già della motivazione (o giustificazione che dir si voglia) del giudizio valutativo: chi consegue un voto negativo espresso con un punteggio non è messo in condizioni, infatti, di conoscere i motivi del voto negativo. Ma, se così è, non è dato di comprendere come l'attribuzione di un punteggio numerico possa costituire adempimento dell'onere (rectius, dell'obbligo) della motivazione."


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